RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare - prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie - se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme che, quantunque necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto - al comma 4 dell'articolo 1 - che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficiente a garantire sia una corretta gestione del bilancio dello Stato sia la possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

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